ANTENNA DELLA DISCORDIA
Antenna alla Selva: l'opposizione unita chiede l'intervento del sindaco
Vito Bianchi, Emma Castellaneta, Giacomo Rosato, Vittorio Fanelli e Luana Amati minacciano, in assenza di risposte, di inoltrare il tutto alla Procura.
FASANO - Non si placano le polemiche riguardo l'installazione della mega antenna in via del Leccio a Selva di Fasano. Questa mattina, martedì 13 novembre alle ore 12,30, è stato ufficialmente consegnato al sindaco di Fasano il documento, a firma di diversi consiglieri di opposizione, con cui si sollecita il Comune a ricorrere al provvedimento di autotutela amministrativa volta ad annullare, a sospendere o a ritirare l'autorizzazione dirigenziale e la delibera di giunta che avallano l'installazione della mega-antenna telefonica a Selva di Fasano, in viale del Leccio, presso la Casina Municipale e il locale Tennis Club.
Presentato formalmente da Vito Bianchi del movimento “in Comune”, la richiesta di autotutela è stata prodotta di concerto con i consiglieri Emma Castellaneta (Fasano cambia colore), Giacomo Rosato (Fasano democratica), Vittorio Fanelli e Luana Amati (Partito democratico).
Si tratta del passo immediatamente precedente all'inoltro di un esposto alla Procura, e costituisce un invito al sindaco a voler rivedere le sue posizioni in merito all'imbarazzante vicenda, anche alla luce delle vibrate proteste causate nei giorni scorsi dall'installazione dell'antenna nel cuore del territorio silvano.
Ripordtiamo di seguito il documento in cui i consiglieri denunciano l'inadeguatezza del sito scelto per la locazione dell'antenna e le falle nel procetimento amministrativo che ha portato all'installazione della stessa.
Di concerto coi consiglieri comunali Emma Castellaneta (Fasano cambia colore), Giacomo Rosato (Fasano democratica), Vittorio Fanelli e Luana Amati (Partito democratico), il consigliere comunale Vito Bianchi del movimento “in Comune” sollecita il Comune di Fasano a ricorrere al provvedimento di autotutela amministrativa, ex art. 21 della L. n. 241 del 1990, mediante il ritiro, l'annullamento e/o la sospensione dell'efficacia dell'Autorizzazione Dirigenziale Lavori Pubblici n. 5 del 21/03/2012 e della Delibera di Giunta n° 6 del 12/01/2012, ritenuta dallo scrivente e dagli altri proponenti illegittima e inopportuna. Le suddette Autorizzazione Dirigenziale e Delibera di Giunta concedevano alla società Vodafone Omnitel N.V. l'installazione di una postazione fissa di stazione radio base per l'espletamento del servizio pubblico di telefonia cellulare in co-siting con H3G in località Selva di Fasano, viale del Leccio (presso Casina Municipale).
Le ragioni che motivano il ricorso all'autotutela sono le seguenti:
• la procedura per l'impianto dell'antenna silvana confligge palesemente col “Regolamento per la installazione, la modifica, l'adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e degli impianti di radiotrasmissione in genere” n.58/09 approvato dal Consiglio Comunale di Fasano, in data 17.12.2009, anche per prossimità con “Scuola Tennis”;
• la mancanza del Piano Comunale di Localizzazione e del Piano Annuale di Localizzazione, previsti dagli artt. 5, 7, 9 del suddetto regolamento, alle cui prescrizioni devono conformarsi i progetti di installazione;
• la mancanza del parere dell'esperto paesaggista così come prescritto dall'art. 5 del citato regolamento comunale, dove testualmente si richiede “(…) parere obbligatorio e vincolante dell'esperto paesaggista comunale da richiedere per tutti gli impianti al fine di garantire un'ottima contestualizzazione e ottimizzazione dell'intervento (…)”.
Si sollecita pertanto il ricorso al provvedimento di autotutela amministrativa dell'ente anche al fine di tutelare da sé i propri interessi e la propria sfera d'azione onde evitare eventuali future azioni legali/ricorso amministrativo o giudiziale contro lo stesso ente. In ogni caso, a seguito della l. n. 15 del 2005, il fondamento normativo dell'autotutela è da rinvenirsi nell'art. 21 ter della L. n. 241 del 1990, con riferimento all'esecutorietà, nell'art. 21 nonies, con riferimento ai poteri d'annullamento d'ufficio e di convalida degli atti amministrativi illegittimi, nell'art. 21 quinquies con riferimento agli atti di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi.
di Redazione
13/11/2012 alle 14:05:11
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